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Si può pretendere un atto integrale ?

Inviato: lunedì 15 ottobre 2012, 19:58
da fullons2
Buonasera
recentemente ho mandato delle email a vari comuni per chiedere degli atti di nascita integrali : Ottobiano(Pavia), Farra di Soligo(Treviso), Miane Tv, Roma, Napoli.
Alcuni comuni mi hanno mandato gli atti richiesti per email in pdf, altri invece mi hanno risposto che devo mandare per posta o per fax una richiesta con allegato la carta di identità (alla faccia della agenda digitale :evil: ), infine un comune mi ha risposto che non rilasciano copie in atto integrale, in particolare mi hanno risposto :

In riferimento alla vostra richiesta via mail inviata il 07/10/2012 e assunta a prot. com. n. 7434 del 09/10/2012 si informa che l'atto di matrimonio di X e Y è presente nei nostri archivi e che per ottenere il rilascio dell'estratto dell'atto di matrimonio è necessario inviare esclusivamente via fax, purchè leggibile, o via posta ordinaria o tramite PEC da indirizzo PEC (non è accettata la richiesta pervenuta via mail ordinaria):


- una richiesta scritta e firmata in originale da parte di chi chiede l'estratto, con allegata fotocopia di un relativo valido documento d'identità (passaporto);


- nel caso in cui il richiedente non sia il discendente inviare anche una delega da parte del discendente che autorizza chi richiede ad effettuare la richiesta e a ritirare l'estratto. La delega deve essere scritta e firmata in originale da parte del discendente con allegata fotocopia di un relativo valido documento d'identità (passaporto).

Posso pretendere la copia integrale ?
premetto che è il secondo comune con cui ho problemi di questo tipo.

Inviato: lunedì 15 ottobre 2012, 20:08
da fullons2
A Roma ho avuto lo stesso problema, ma essendo lo stato civile vicino a casa mia, sono andato più volte a chiedere la copia integrale fino a che stanchi di cercarmi più volte lo stesso atto mi hanno accontentato. Ricordo che a Roma la giunta Alemanno ha iniziato a far pagare gli atti di Stato Civile

Inviato: lunedì 15 ottobre 2012, 22:17
da Luca.p
Fullons... prova con il pulsante "cerca": ci sono decine di discussioni su questo tema.
L.

Inviato: mercoledì 7 novembre 2012, 12:38
da frank2000net
vecchio tema. comunque la risposta è che l'atto integrale deve essere prodotto dal comune a chi ne fa richiesta purchè l'atto sia stato formato più di 70 anni fa e che la richiesta venga fatta per scritto, corredata da documento di identità e specificandone un motivo (ricerca storica ad esempio). Non serve nient'altro

Inviato: giovedì 8 novembre 2012, 18:40
da luigi
sembra banale ma spesso alcuni atti sono redatti su registri molto grandi (tipo formato A3) e i registri sono così voluminosi che rendono impossibile farne la copia. e la maggior parte dei Comuni, soprattutto nelle piccole città, sono sprovvisti di fotocopiatrici idoneee. forse in casi di questo genere è preferibile dire che non si può, ecc.

Inviato: giovedì 8 novembre 2012, 18:45
da Luca.p
Basta fare una foto digitale (magari con macchinetta fornita dall'interessato) se proprio non vogliono far accostare noi "delinquenti" ai sacri registri!
L.

Inviato: giovedì 6 dicembre 2012, 11:04
da Geo8
A me da uno stato civile hanno risposto così: "L'ufficio di stato civile informa il richiedente che non può produrre il documento richiesto poichè le copie integrali si possono rilasciare dopo "70" anni dall'ultima annotazione; pertanto si rilascia un estratto atto di nascita della persona richiesta in oggetto."
70 anni dalla formazione dell'atto o dall'ultima annotazione? Se il primo caso, qual'è la legge, così me la cerco e faccio un copia incolla?
So che la cosa è stata discussa e ridiscussa ma non riesco a trovare le altre discussioni, scusatemi.
Grazie!

Inviato: giovedì 6 dicembre 2012, 11:12
da Geo8
Credo di aver trovato...
"art. 177, comma 3, D.L.vo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) dove “il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all' art. 107 del D.P.R. 396/2000 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi 70 anni dalla formazione dell’atto”. "

Però qui si parla di ESTRATTI e io ho bisogno dell'atto integrale!

Inviato: giovedì 6 dicembre 2012, 12:30
da Luca.p
L'articolo è quello che hai riportato tu: lì si parla di estratti, che, in base in base al D.P.R. 396/2000 sono di due tipi (per riassunto e per copia integrale)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 Novembre 2000 n. 396

Titolo XIV - Degli estratti degli atti dello stato civile e dei relativi certificati

Art. 106
(Estratti per riassunto)
1. Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto, riportando le indicazioni contenute nell'atto stesso e nelle relative annotazioni. Se nell'atto sono state fatte annotazioni o apportate rettificazioni o correzioni che modificano o integrano il testo dell'atto, l'estratto è formato avuto riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni o correzioni tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell'atto modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni o correzioni medesime.

Art. 107
(Estratti per copia integrale)
1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.

2. L'estratto per copia integrale deve contenere:

a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi di cui all'articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi;

b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale;

c) l'attestazione, da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia è conforme all'originale.

Inviato: giovedì 6 dicembre 2012, 12:32
da Luca.p
E, come tu hai sottolineato, si parla di 70 anni dalla formazione dell'atto... tutto il resto è libera interpretazione degli USC.
(e se proprio volesse continuare a rompere le balle, digli di coprire con un foglio l'annotazione a margine... così il defunto si sente più tranquillo!)

Inviato: venerdì 1 febbraio 2013, 13:40
da MASTROLINDO
Caro Fullons2 se hai voglia di leggere i post contenuti in "legislatura genealogica" (nel forum: Per le mie ricerche) ti renderai conto che al di là delle leggi e di tutto quello che si scrive nel forum, gli USC sono quelli che decidono! Dico questo perchè nonostante avessi interessato il Difensore Civico della regione Veneto, visto il rifiuto di mandarmi le copie integrali da parte del Comune di Tarzo, non sono riuscito nell'intento. La diatriba è andata avanti per mesi anche perchè adducevano continuamente pretesti per non inviare il richiesto: erano decorsi 70 anni ma vi erano annotazioni a margine più recenti, il motivo "ricerche storiche familiari" non era sufficiente e ultimo, ma non ultimo, non era comprovato un 'interesse personale e concreto del richiedente ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante". Per farla breve, dopo aver offeso l'intero ufficio di Stato Civile (il ricorso al Difensore Civico non era piaciuto!) mi sono visto arrivare i 30 atti richiesti non in copia integrale ma come estratto per riassunto.
Alla fine dopo questo braccio di ferro mi sono accontentato comunque di quello che mi hanno inviato. Voglio precisare che al telefono il Difensore Civico mi ha fatto capire che non poteva comunque fare pressione più di tanto, viste le leggi, ma pregava l'USC di riconsiderare la faccenda. Questo è quanto. Auguri

Inviato: sabato 16 febbraio 2013, 13:31
da Sandime
MASTROLINDO ha scritto:Caro Fullons2 se hai voglia di leggere i post contenuti in "legislatura genealogica" (nel forum: Per le mie ricerche) ti renderai conto che al di là delle leggi e di tutto quello che si scrive nel forum, gli USC sono quelli che decidono! Dico questo perchè nonostante avessi interessato il Difensore Civico della regione Veneto, visto il rifiuto di mandarmi le copie integrali da parte del Comune di Tarzo, non sono riuscito nell'intento. La diatriba è andata avanti per mesi anche perchè adducevano continuamente pretesti per non inviare il richiesto: erano decorsi 70 anni ma vi erano annotazioni a margine più recenti, il motivo "ricerche storiche familiari" non era sufficiente e ultimo, ma non ultimo, non era comprovato un 'interesse personale e concreto del richiedente ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante". Per farla breve, dopo aver offeso l'intero ufficio di Stato Civile (il ricorso al Difensore Civico non era piaciuto!) mi sono visto arrivare i 30 atti richiesti non in copia integrale ma come estratto per riassunto.
Alla fine dopo questo braccio di ferro mi sono accontentato comunque di quello che mi hanno inviato. Voglio precisare che al telefono il Difensore Civico mi ha fatto capire che non poteva comunque fare pressione più di tanto, viste le leggi, ma pregava l'USC di riconsiderare la faccenda. Questo è quanto. Auguri

Di rado intervengo in questo forum, in quanto ci sono già molte persone preparate che rispondono con cognizione di causa ma oggi mi sento in dovere di esprimere il mio dissenso verso la sua risposta, motivandolo con un contributo personale.

Innanzitutto, "al di là delle leggi" al mio orecchio suona come una rinuncia di chi non ha fatto valere a fondo i suoi diritti, dando scarsa importanza alla legislazione vigente.

Ciò premesso, il primo comma dell’Art. 177 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 indica che l’estratto per copia integrale di un atto può essere rilasciato a “chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge”. Pacifico quindi che rispettati i requisiti, nessun ufficio di stato civile può negarci il documento. Semmai, la copia integrale come noi la intendiamo (copia fotostatica o fotocopia) viene rilasciata per comodità, in quanto seppur non sia un documento redatto con tutte le annotazioni integrali previste, essa risponde ai requisiti. Quindi, anche se il registro dovesse prevedere una copia in A3 (dimensione supportata dalle più comuni fotocopiatrici) e manchi la debita attrezzatura nell'ufficio, l'ufficiale di stato civile ha l'obbligo di fornire un estratto con tutte le informazioni di rilievo (fatte salve eventuali annotazioni postume).

Il condizionale nell’articolo è d’obbligo in quanto il rilascio è previsto se si soddisfano determinate condizioni, le quali sono espresse nell’Art.177 D.Lgs 196/2003. Nel nostro caso, spesso, la terza ipotesi del comma 3: “ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto”, dove “ovvero” non è integrazione delle due ipotesi precedenti ma un'alternativa.
Quindi l’interesse personale verso cui qualche ufficio potrebbe sollevare dei dubbi, può essere pacificamente risolto, chiedendo il documento per scopi Storico-Genealogici, data la decorrenza della formazione dell’atto.
A corollario di quanto scrivo, vi invito a leggere il “Massimario per l’ufficiale di stato civile” (http://www.interno.gov.it/mininterno/ex ... e_2012.pdf) pagine 19,20 e 21.
In 10 anni che faccio richieste di copie integrali agli uffici di stato civile (in tutto il nord-Italia), ammetto che in qualche occasione ci siano state delle difficoltà ma ho sempre ricevuto il documento richiesto.
Appare chiaro che, in caso di ricerche per conto terzi, sarebbe sempre opportuno avere con se un'autorizzazione del discendente e copia di un suo documento d’identità. Seppur non obbligatori, sono di grande aiuto e di facile realizzo.
Quindi la copia integrale (documento) sarà richiesta a scopo di ricerca Storico-Genealogica, ai sensi dell'art. 107 DPR 3/11/2000 - n° 396 (Estratti per copia integrale), avvalendosi ai sensi della terza ipotesi, comma 3, Art.177 D.Lgs 196/2003.

Prima di fare la debita richiesta all’ufficio di stato civile, consiglio vivamente un contatto telefonico preventivo per fugare qualsiasi dubbio sulla disponibilità di detto ufficio e muoversi di conseguenza. Se chiedere copie integrali fa parte del vostro lavoro, fate le richieste via PEC che conviene di più.

Inoltre, sento spesso che le amministrazioni Comunali richiedono una spesa a fronte del rilascio di copie integrali. Se la richiesta ha dati precisi e corretti non è prevista nessuna spesa. Se le generalità e sopratutto le date sono mancanti, generiche od errate, potrebbe essere considerata “ricerca storica”, la quale prevede una spesa amministrativa che potrebbe divergere da Regione a Regione ma indicativamente sarà di 5 Euro per individuo, più bollo.

Saluti

Walter Santantonio

Inviato: sabato 16 febbraio 2013, 13:37
da Gianlu
Sandime ha scritto:Di rado intervengo in questo forum, peccato...

in quanto ci sono già molte persone preparate che rispondono con cognizione di causa
Ma una in più non fa mai male! :D

Inviato: lunedì 18 febbraio 2013, 18:37
da MASTROLINDO
Gentile Santantonio, non so in che modo, se non citando le leggi che regolamentano il rilascio di documenti, possa non aver fatto valere i miei diritti nei confronti dell'Ufficiale di Stato Civile. Da parte mia (ma anche generosamente consigliato dai partecipanti al forum) ho molto insistito per ottenere quello di cui avevo bisogno. Questa è una delle risposte dall'USC:
"In riferimento alla sua richiesta le comunico che in base alla normativa vigente non è possibile rilasciare le copie integrali degli atti richiesti, in quanto il motivo da lei addotto"ricerche storico-familiari" non è una motivazione che comprova "un interesse legittimo personale e concreto al fine di tutelare una situazione giuridicamente rilevante". Dopo l'intervento del Difensore Civico i toni sono stati questi:

Preliminarmente si riferisce che nei confronti del sig……… , latore di svariate missive a quest’Ufficio, si è sempre cercato di dare positive ed esaurienti risposte, suffragate anche da pareri di più insigni studiosi della complessa materia dello Stato Civile, nonché da risposta a specifico quesito posto al Ministero dell’Interno, giungendo alla conclusione che l’istanza, così come prodotta, peraltro priva di sottoscrizione, non pare possa trovare positivo accoglimento.
Ciò detto in quanto si è concluso, confortati appunto dai su accennati quesiti, che i motivi addotti, ovvero la “ricerca storica-genealogica per uso esclusivamente personale” non prefigura “ un interesse legittimo personale e concreto al fine di tutelare una situazione giuridicamente rilevante” per ottenere la “copia integrale” di nove atti di nascita, piuttosto che i relativi certificati o gli estratti come sotto riportato.
Quanto sopra risulta oggetto dell’ultima missiva di quest’Ufficiodel 22/06/2012 preceduta da una comunicazione (informale) telefonica intrattenuta con il sig…….. ed il Responsabile di quest’Ufficio, proprio a chiarimento dei limiti di legge cui si è fatto sopra cenno.
In tale colloquio, in cui parevano soddisfatti ogni dubbio ed ogni aspettativa diversa dal consueto, si rimarcava il fatto, come poi formalizzato, che, relativamente ai contenuti dell’art. 177 del D.Lgs. 196/2003, gli atti di cui ne veniva chiesta copia integrale contengono tutti annotazioni recenti, ovvero apposte da meno di 70 anni.
Si sottolineava altresì che, nei limiti di legge di cui all’art. 450 del C.C. e art. 5 del DPR 396/2000, si ritenevano ampiamente soddisfabili i contenuti e le finalità della richiesta mediante il rilascio dei certificati e degli estratti degli atti di cui trattasi.
Tale documento,si ritiene artatamente, non risulta oggetto di allegato all’esposto che, come si evince, pur risulta prodotto successivamente, ovvero con data 12/07/2012.
Ora, in conclusione, ritiene quest’Ufficio di non aver operato alcun tipo di resistenza a legittime richieste, semmai di essersi adoperato, muovendosi nel quadro delle vigenti norme, per promuovere un percorso atto a soddisfare le aspettative dell’istante senza fuoriuscire dall’ambito della legalità, ovvero nel rispetto dei doveri d’Ufficio.
Certi che non può certo costituire giurisprudenza l’asserzione che questo è “l’unico Comune che si è rifiutato di inviare i documenti”, si resta ben disposti ad accogliere qualsivoglia novellame giurisprudenziale al riguardo, ovvero sovra ordinate direttive atte a modificare il contesto interpretativo sin qui maturato.
Nella speranza di aver fatto la necessaria chiarezza e grati dell’attenzione, voglia gradire i sensi della più alta stima e considerazione.
Cordialmente, Mastrolindo

Inviato: mercoledì 20 febbraio 2013, 9:23
da Sandime
MASTROLINDO ha scritto:Gentile Santantonio...
Gentile "Mastrolindo",

i propri diritti, se si è convinti di averli, si fanno valere anche (ma sopratutto) in sede giudiziale, salvo che il valore affettivo od economico delle sue richieste, non sia poi così rilevante.

Ciò premesso, mi permetto alcune riflessioni sulla risposta che le è pervenuta e verso la quale nutro qualche dubbio.

Dalla risposta dell'ufficio di stato civile, si evince che lo stesso pone due veti sostanziali che impediscono di soddisfare la sua richiesta:

1) "la “ricerca storica-genealogica per uso esclusivamente personale” non prefigura “ un interesse legittimo personale e concreto al fine di tutelare una situazione giuridicamente rilevante”

2) le annotazioni postume

Come dicevo nella mia risposta precedente, dato che la terza ipotesi del comma 3, Art.177 D.Lgs 196/2003 richiama la possibilità di richiedere la copia integrale di un atto, una volta decorsi i settant'anni dalla formazione dello stesso e che la stessa ipotesi non è integrativa (quindi vincolante) alle precedenti, viene meno l'ipotesi dell'interesse personale e la rilevanza giuridica conseguente (la quale è comunque subordinata alla legge 11.2.2005 n. 15 e che meriterebbe una discussione a parte).

Forse, al signore che le ha risposto, sfugge quanto scritto nel "Massimario per l’ufficiale di stato civile” edizione del 2012):

"Al riguardo, pure l’art. 177, comma 3 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – recante il Codice in materia di protezione dei dati personali – specifica che il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante; tuttavia, ammette altresì che siano rilasciati estratti (per riassunto o per copia integrale) di atti dello stato civile, senza il concorso di altri particolari requisiti – cioè anche senza il concorso di un personale interesse – quando siano decorsi settant'anni dalla formazione degli atti medesimi.

A riguardo poi delle annotazioni postume.
La trascrizione dell'atto per copia integrale, permette proprio al redattore di omettere tali annotazioni (le quali, dalla riforma del codice civile, avrebbero valore legale solo su ordine dell'autorità giudiziaria), con un classico "omissis" o più facilmente coprendo l'area interessata, in caso di copia fotostatica.

Edit:
[tono scherzoso ON] di certo una richiesta di 30 copie integrali non deve avegli fatto molto piacere :mrgreen: [tono scherzoso OFF]

Cordialità

Walter Santantonio