Sandime ha scritto:Come dicevo nella mia risposta precedente, dato che la terza ipotesi del comma 3, Art.177 D.Lgs 196/2003 richiama la possibilità di richiedere la copia integrale di un atto, una volta decorsi i settant'anni dalla formazione dello stesso e che la stessa ipotesi non è integrativa (quindi vincolante) alle precedenti, viene meno l'ipotesi dell'interesse personale e la rilevanza giuridica conseguente (la quale è comunque subordinata alla legge 11.2.2005 n. 15 e che meriterebbe una discussione a parte)...
A riguardo poi delle annotazioni postume.
La trascrizione dell'atto per copia integrale, permette proprio al redattore di omettere tali annotazioni (le quali, dalla riforma del codice civile, avrebbero valore legale solo su ordine dell'autorità giudiziaria), con un classico "omissis" o più facilmente coprendo l'area interessata, in caso di copia fotostatica.