Regolamento Archivio di Stato di Firenze

Archivi di Stato, Biblioteche, Archivi Storici e altri Enti si dotano di loro Regolamenti, se ne conosci l'indirizzo indicalo in questo forum.

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Rachis
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Regolamento Archivio di Stato di Firenze

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1 - La ricerca negli Archivi di Stato è libera e gratuita.

2 - Per fare ricerche nella Sala di Studio è necessaria l'autorizzazione della Direzione; l'autorizzazione è valida un anno ed è strettamente personale.

3 - È vietato introdurre nella Sala di Studio borse, cartelle ed altri contenitori. Sono possibili controlli ed ispezioni in entrata e in uscita, e l'uso di impianti di telesorveglianza.

4 - Prima di entrare in Sala di Studio lo studioso è tenuto ad apporre la propria firma in forma leggibile sul registro delle presenze giornaliere.

5 - Per garantire in Sala di Studio il massimo silenzio, i colloqui tra gli studiosi devono svolgersi negli spazi predisposti. Non è consentito l'uso di telefoni cellulari.

6 - Gli inventari e gli strumenti di corredo sono liberamente consultabili da parte degli studiosi, che provvederanno a ricollocarli al posto dopo la consultazione. Non è consentito portarli fuori dalla Sala Inventari senza autorizzazione.

7 - È vietata qualsiasi azione che possa danneggiare il materiale documentario. In particolare è vietato l'uso di stilografiche o altre penne a inchiostro. Non è consentito apporre segni o numerazioni sulle carte. Si invitano gli studiosi ad utilizzare i leggii e l'apposito foglio che consente di non appoggiare le dita sui documenti.

8 - Per la consultazione di buste o cartoni di carte sciolte sono previsti tavoli riservati. Non è consentito in alcun modo alterare l'ordine delle carte e degli inserti.

9 - È consentita la consultazione di un solo pezzo per volta.

10 - Si raccomanda di utilizzare con la dovuta attenzione tutte le attrezzature presenti in Sala Studio.

11 - I documenti possono essere mantenuti in deposito a disposizione dello studioso che li ha richiesti. La consultazione continuativa di un documento da parte della stessa persona non può superare la durata di tre mesi. La consultazione dei documenti è strettamente personale e non è consentito scambiarsi le unità documentarie senza autorizzazione scritta del funzionario di sala.

12 - La Direzione può escludere dalla consultazione e/o dalla fotoriproduzione i documenti il cui stato di consultazione renda necessario tale provvedimento.

13 - La richiesta di consultazione di documenti riservati va indirizzata alla Prefettura competente.

14 - Gli studiosi possono consultare il materiale della biblioteca interna dell'Istituto, fatta salva in qualunque momento la priorità di utilizzazione dei volumi per uso del personale interno.

15 - Lo studioso che utilizza materiale documentario dell'Archivio di Stato si impegna a consegnare una copia dell'eventuale pubblicazione o copia della tesi: per quest'ultima lo studioso può stabilire le condizioni d'uso.

16 - Per quanto non precisato nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di Archivi di Stato (in particolare il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali).

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