Rilascio Pt e Mt
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Rilascio Pt e Mt
Per rilascio richiesta ai sensi dell'Art 177 comma 3 del Decreto Legislativo 196/2003
- Gianlu
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Scusa Patrignano, ma cosa vuol dire Pt e Mt?????
A me è venuto in mente Paternità e Maternità...

Ho indovinato?
E cosa intendi per "Rilascio Pt e Mt"? Qualche tipo di certificato?
Per dovere di cronaca, il comma 3 dell'art. 177 del Decreto Legislativo 196/2003 è quello che dice:
"Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e' consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto".
P.S. Potresti scrivere senza abbreviazioni "stile SMS"?

La calma è la virtù dei forti, la pazienza dei genealogisti... - Gianluca
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Scusate le abbreviazioni XD ma generalmente negli Estratti per riassunto che mi sono stati rilasciati me li hanno indicati così , comunque si , sono Paternità e Maternità , non è nessun certificato particolare , ma nel comune dove risiedo , purtroppo , non me le dicono , a meno che appunto in una richiesta scritta io citi tale articolo , non mi chiedete perchè proprio quello , è stato un suggerimento dell'Ufficiale dello Stato Civile , so solo che citandolo anche presso altri comuni mi hanno risposto tutti positivamente.
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Gli estratti e i certificati dello stato civile ( e di anagrafe) non possono contenere l'indicazione della paternità e della maternità:
"Articolo 1 [Casi di omissione della dichiarazione di paternità]
L'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa:
1 - negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;
2 - in tutti i documenti di riconoscimento.
Articolo 2 [Altri casi di omissione di maternità e paternità]
L'indicazione della paternità e della maternità sarà altresì omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, e nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione." (Legge 31 ottobre 1955, n.1064)
Debbono invece essere indicate:
"Articolo 2 [Casi di obbligo di indicazione della paternità e della maternità]
In ogni atto, dichiarazione, denunzia o documento relativi all'esercizio di diritti o all'adempimento di doveri derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione, dovranno essere indicate la paternità e la maternità della persona interessata." (Legge 3 febbraio 1963 Numero 51)
Quindi serve (in teoria) una richiesta scritta motivata, almeno quando il richiedente non è la persona cui il certificato si riferisce e, direi, quando non sono passati i 70 anni (argomentando dall'art. 177 sopra citato: se l'interessato può chiedere la copia integrale non si vede perché non possa chiedere l'indicazione della pat. e della mat.). Nel caso di adozione legittimante invece non si rilascia nulla da cui possa essere dedotta l'adozione a meno che non ci sia un provvedimento giudiziale: farlo sarebbe reato, direi anche dopo i 70 (ma per i prossimi 40 anni circa il problema non dovrebbe porsi...).
Saluti
Misopogon
"Articolo 1 [Casi di omissione della dichiarazione di paternità]
L'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa:
1 - negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;
2 - in tutti i documenti di riconoscimento.
Articolo 2 [Altri casi di omissione di maternità e paternità]
L'indicazione della paternità e della maternità sarà altresì omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, e nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione." (Legge 31 ottobre 1955, n.1064)
Debbono invece essere indicate:
"Articolo 2 [Casi di obbligo di indicazione della paternità e della maternità]
In ogni atto, dichiarazione, denunzia o documento relativi all'esercizio di diritti o all'adempimento di doveri derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione, dovranno essere indicate la paternità e la maternità della persona interessata." (Legge 3 febbraio 1963 Numero 51)
Quindi serve (in teoria) una richiesta scritta motivata, almeno quando il richiedente non è la persona cui il certificato si riferisce e, direi, quando non sono passati i 70 anni (argomentando dall'art. 177 sopra citato: se l'interessato può chiedere la copia integrale non si vede perché non possa chiedere l'indicazione della pat. e della mat.). Nel caso di adozione legittimante invece non si rilascia nulla da cui possa essere dedotta l'adozione a meno che non ci sia un provvedimento giudiziale: farlo sarebbe reato, direi anche dopo i 70 (ma per i prossimi 40 anni circa il problema non dovrebbe porsi...).
Saluti
Misopogon
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