Stato Civile - Copie Integrali Atti
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Stato Civile - Copie Integrali Atti
Questi sono gli articoli che regolamentano il rilascio delle Copie Integrali degli Atti di Stato Civile (fotocopia dell'atto originale):
DPR 396/2000
Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile
Art. 107
(Estratti per copia integrale)
1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.
2. L'estratto per copia integrale deve contenere:
a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi di cui all'articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi;
b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale;
c) l'attestazione, da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia è conforme all'originale.
Decreto Legislativo 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
Art. 177
Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali
1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.
2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.".
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.
Cidue
DPR 396/2000
Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile
Art. 107
(Estratti per copia integrale)
1. Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge.
2. L'estratto per copia integrale deve contenere:
a) la trascrizione esatta dell'atto come trovasi negli archivi di cui all'articolo 10, compresi il numero e le firme appostevi;
b) le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale;
c) l'attestazione, da parte di chi rilascia l'estratto, che la copia è conforme all'originale.
Decreto Legislativo 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
Art. 177
Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali
1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.
2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.".
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.
Cidue
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Quello che citi tu è la normativa sul rilascio della certificazione anagrafica.
Quella relativa al rilascio della copia integrale degli atti civili è la seguente:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 Dicembre 2000, n.445
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
Articolo 41 (L)
Validità dei certificati
I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.
I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76.
Quella relativa al rilascio della copia integrale degli atti civili è la seguente:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 Dicembre 2000, n.445
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
Articolo 41 (L)
Validità dei certificati
I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.
I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76.
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ricbru,
l’art. 41 del D.P.R. 445/2000 determina solo la validità, dalla data del rilascio (illimitata o per 6 mesi), di un certificato.
Non credo che per ricerche genealogiche interessi per quanto tempo può essere valido il certificato.
Gli articoli delle normative da me citati sono quelli che permettono di avere, per gli atti di Stato Civile, la copia integrale (fotocopia) se sono trascorsi i 70 anni dalla sua formazione.
Cidue
l’art. 41 del D.P.R. 445/2000 determina solo la validità, dalla data del rilascio (illimitata o per 6 mesi), di un certificato.
Non credo che per ricerche genealogiche interessi per quanto tempo può essere valido il certificato.
Gli articoli delle normative da me citati sono quelli che permettono di avere, per gli atti di Stato Civile, la copia integrale (fotocopia) se sono trascorsi i 70 anni dalla sua formazione.
Cidue
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Cidue,
la normativa che citi tu DPR 396/2000
Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile Art. 107, prevede solo il rilascio degli estratti (ovvero dei certificati).
Infatti tale normativa viene ripresa dalla normativa, che giustamente hai citato tu,
Decreto Legislativo 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
Art. 177
Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.
La legge che prevede invece la copia integrale dell'atto civile invece è, come ho detto prima,
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 Dicembre 2000, n.445
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
Articolo 41 (L)
.......I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni .....
La normativa citata da me, oltre a prevedere la validità, prevede che i comuni sono ammessi ad effettuare le copie integrali
Ricbru
la normativa che citi tu DPR 396/2000
Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile Art. 107, prevede solo il rilascio degli estratti (ovvero dei certificati).
Infatti tale normativa viene ripresa dalla normativa, che giustamente hai citato tu,
Decreto Legislativo 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
Art. 177
Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.
La legge che prevede invece la copia integrale dell'atto civile invece è, come ho detto prima,
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 Dicembre 2000, n.445
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
Articolo 41 (L)
.......I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni .....
La normativa citata da me, oltre a prevedere la validità, prevede che i comuni sono ammessi ad effettuare le copie integrali
Ricbru

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Ricbru,
ho richiesto e richiederò le copie integrali degli atti di Stato Civile (fotocopie dal registro originale) con i riferimenti alle Leggi che ho segnalato.
Mi spiace solo che questo topic, destinato a far chiarezza, sia causa di confusione.
Al lettore la facoltà di decidere quale articolo di Legge utilizzare per le proprie ricerche.
Cordialmente,
Cidue
ho richiesto e richiederò le copie integrali degli atti di Stato Civile (fotocopie dal registro originale) con i riferimenti alle Leggi che ho segnalato.
Mi spiace solo che questo topic, destinato a far chiarezza, sia causa di confusione.
Al lettore la facoltà di decidere quale articolo di Legge utilizzare per le proprie ricerche.
Cordialmente,
Cidue
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La normativa non è un opinione, ed è scritta in Italiano, nostra lingua madre.Cidue ha scritto:Ricbru,
ho richiesto e richiederò le copie integrali degli atti di Stato Civile (fotocopie dal registro originale) con i riferimenti alle Leggi che ho segnalato.
Mi spiace solo che questo topic, destinato a far chiarezza, sia causa di confusione.
Al lettore la facoltà di decidere quale articolo di Legge utilizzare per le proprie ricerche.
Cordialmente,
Cidue
Per quanto riguarda come presenterai le richieste delle fotocopie integrali degli atti civili, non sono cose che mi riguardano.
Se il topic crea confusione, non ci posso fare niente, desidero solo contribuire con la mia conoscenza delle norme, ripeto, scritte in italiano.
ricbru
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Cari Signori,
ha ragione Cidue.
Le copie integrali vengono rilasciate ai sensi dell'art. 107 DPR 3/11/2000 ( n° 396) e dell'art. 177 D.Lgs 196/2003. Il tutto in osservanza dell'art. 13 D.Lgs 196/2003.
L'unica variante sono i tempi di consegna, che possono essere diversi in base allo statuto interno di ogni singolo Comune.
x trim_de_brim
Il servizio deve funzionare per obblighi di legge. almeno un paio di volte sono stato costretto a presentare in loco, all'Ufficiale di Stato Civile, i riferimenti della legislazione di cui sopra.
Saluti
Walter Santantonio
ha ragione Cidue.
Le copie integrali vengono rilasciate ai sensi dell'art. 107 DPR 3/11/2000 ( n° 396) e dell'art. 177 D.Lgs 196/2003. Il tutto in osservanza dell'art. 13 D.Lgs 196/2003.
L'unica variante sono i tempi di consegna, che possono essere diversi in base allo statuto interno di ogni singolo Comune.
x trim_de_brim
Il servizio deve funzionare per obblighi di legge. almeno un paio di volte sono stato costretto a presentare in loco, all'Ufficiale di Stato Civile, i riferimenti della legislazione di cui sopra.
Saluti
Walter Santantonio
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Mi collego a questa discussione per fare alcune domande:
- 1 - di quali posso chiedere copia integrale? (tutti in teoria, giusto?)
- 2 - quale motivazione devo indicare nella richiesta al fine del rilascio del certificato?
- 3 - devo dimostrare di essere parte interessata (erede? parente? o altro?) per poter avere copia o ci sono dei limiti?
Domande per lo più banali, ma che per una richiesta fattami da un'anagrafe ieri, sono in crisi.
Simona
- 1 - di quali posso chiedere copia integrale? (tutti in teoria, giusto?)
- 2 - quale motivazione devo indicare nella richiesta al fine del rilascio del certificato?
- 3 - devo dimostrare di essere parte interessata (erede? parente? o altro?) per poter avere copia o ci sono dei limiti?
Domande per lo più banali, ma che per una richiesta fattami da un'anagrafe ieri, sono in crisi.
Simona
Simona 1977 > Cesarino Adriano 1950 > Vittorio 1918 > Luigi 1876 > Antonio 1847 > Giuseppe 1804
- luigi
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stato civile-richiesta documenti
mi sembra poco produttivo perdersi nei meandri degli articoli di legge ...
i certificati o atti di qualsiasi specie vanno richiesti come "copia conforme all'originale rilasciata per uso ricerca storica" e sono in carta libera ai sensi della legge 29.12.1990 n. 405 art. 7. Si paga solo il diritto di segreteria, di pochi centesimi. N.B.) possono essere richiesti anche se non sono trascorsi i 70 anni.
ciao, Luigi
i certificati o atti di qualsiasi specie vanno richiesti come "copia conforme all'originale rilasciata per uso ricerca storica" e sono in carta libera ai sensi della legge 29.12.1990 n. 405 art. 7. Si paga solo il diritto di segreteria, di pochi centesimi. N.B.) possono essere richiesti anche se non sono trascorsi i 70 anni.
ciao, Luigi
ciganasimona ha scritto:Mi collego a questa discussione per fare alcune domande:
- 1 - di quali posso chiedere copia integrale? (tutti in teoria, giusto?)
- 2 - quale motivazione devo indicare nella richiesta al fine del rilascio del certificato?
- 3 - devo dimostrare di essere parte interessata (erede? parente? o altro?) per poter avere copia o ci sono dei limiti?
Domande per lo più banali, ma che per una richiesta fattami da un'anagrafe ieri, sono in crisi.
Simona
- zialela
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Ha ragione zialela: le copie integrali degli atti si possono richiedere solo per eventi che abbiano più di 70 anni. Per i successivi, solo certificati.
Inoltre non sarebbe strettamente necessario dichiarare l'uso per il quale si richiedono i certificati/copie integrali, in quanto la documentazione emessa dallo Stato Civile è sempre esente da bollo.
Peraltro il Regolamento dello Stato Civile prevederebbe tali documenti siano rilasciati solo a persone direttamente interessate (intesi, più o meno, come parenti stretti), quindi l'Ufficiale dello Stato CIvile potrebbe anche richiederne il motivo e, in linea del tutto teorica, rifiutarne l'emissione.
Invero ci sono delle FAQ del Ministero di Grazia e Giustizia nelle quali, a domanda diretta di un Ufficiale di Stato Civile su copie integrali e consultazione dei registri, si risponde che è assolutamente vietata la consultazione diretta da parte del pubblico dei registri di Stato CIvile, ma che è possibile emettere copie integrali a richiesta di chiunque, purchè siano passati i fatidici 70 anni dalla formazione dell'atto.
Inoltre non sarebbe strettamente necessario dichiarare l'uso per il quale si richiedono i certificati/copie integrali, in quanto la documentazione emessa dallo Stato Civile è sempre esente da bollo.
Peraltro il Regolamento dello Stato Civile prevederebbe tali documenti siano rilasciati solo a persone direttamente interessate (intesi, più o meno, come parenti stretti), quindi l'Ufficiale dello Stato CIvile potrebbe anche richiederne il motivo e, in linea del tutto teorica, rifiutarne l'emissione.
Invero ci sono delle FAQ del Ministero di Grazia e Giustizia nelle quali, a domanda diretta di un Ufficiale di Stato Civile su copie integrali e consultazione dei registri, si risponde che è assolutamente vietata la consultazione diretta da parte del pubblico dei registri di Stato CIvile, ma che è possibile emettere copie integrali a richiesta di chiunque, purchè siano passati i fatidici 70 anni dalla formazione dell'atto.
- ciganasimona
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Quindi se io faccio una richiesta di un atto di nascita di una persona a me estranea, dato che sto facendo la ricerca per un amico, teoricamente possono anche se passati 70 anni rifiutarmi l'emissione dell'atto. giusto?
Simona
Simona
Simona 1977 > Cesarino Adriano 1950 > Vittorio 1918 > Luigi 1876 > Antonio 1847 > Giuseppe 1804
- luigi
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problemi con gli uffici anagrafe e stato civile
...Ha ragione zialela: le copie integrali degli atti si possono richiedere solo per eventi che abbiano più di 70 anni. Per i successivi, solo certificati.
evidentemente alcuni impiegati dell'anagrafe, di piccoli Comuni e non, sono molto impiccioni se pretendono di sapere il perchè e il non perchè del tipo di richiesta che si fa, alla faccia della privacy. Personalmente ho copie conformi di atti anagrafici rilasciati dal Comune di Milano per eventi per i quali non sono trascorsi affatto i 70 anni. Una curiosità, se una persona è vissuta 70 anni, il certificato si può chiedere 70 anni dalla sua nascita o dalla sua morte?? Un impiegato solerte e che non ha stima dei poveri genealogisti potrebbe farvi aspettare 140 anni, o no?
Non vi sembra di esagerare? Le regole anche se ci sono non devono mai essere un ostacolo ma darci idea di come fare per superarle. La dicitura "uso ricerca storica" è prevista eccome e proprio perchè ciò che ci proponiamo come genealogisti è appunto una ricerca storica di famiglia perchè non usarla?
Alcuni archivi storici sui quali è stato apposto addirittura il segreto di Stato vengono resi pubblici anche dopo 30-40-50 anni. Figuriamoci un atto di nascita o di matrimonio.
In ogni caso, nelle mie richieste scritte ai Comuni ho sempre riportato la frase che segue:
Il suddetto documento è richiesto esclusivamente ad uso personale e m’impegno a rispettare il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi storici (provvedimento del 14 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2001 n. 80).
...è assolutamente vietata la consultazione diretta da parte del pubblico dei registri di Stato CIvile, ma che è possibile emettere copie integrali a richiesta di chiunque, purchè siano passati i fatidici 70 anni dalla formazione dell'atto.
La consultazione diretta ... è altra cosa, anche se è prevista dal regolamento dell'ufficio anagrafe del Comune di Milano. Probabilmente vi accedono solo coloro che hanno referenti di alto livello. Per altri Comuni con archivi meno ingombranti di Milano ... ci vuole sempre un buon biglietto da visita, la comprensione del dirigente responsabile, e la solita fortuna che non guasta mai. Diciamo che, in questo secondo caso, la fortuna è stata un pò dalla mia parte e ogni volta che scendo in questi archivi si rinnova una emozione non descrivibile. Il rapporto di stima reciproca che si è creato con tutte le persone addette è semplicemente meraviglioso. ecc...
da qualche parte ho letto che non è possibile richiedere certificati di persone con le quali non vi è rapporto di parentela diretta!!! mai verificato una cosa del genere. Chi richiede il certificato di terze persone rilasciando i propri dati anagrafici si assume tutte le responsabilità di legge sul tipo di richiesta che fa. E come fa l'impiegato a fare questa indagine di polizia giudiziaria circa l'esistenza o meno del grado di parentela? Devi presentargli l'albero genealogico in modo che perda meno tempo possibile? A Milano non è così, a Napoli neppure, a Salerno neanche, ecc...
scusate se sono stato lungo, ciao a tutti
evidentemente alcuni impiegati dell'anagrafe, di piccoli Comuni e non, sono molto impiccioni se pretendono di sapere il perchè e il non perchè del tipo di richiesta che si fa, alla faccia della privacy. Personalmente ho copie conformi di atti anagrafici rilasciati dal Comune di Milano per eventi per i quali non sono trascorsi affatto i 70 anni. Una curiosità, se una persona è vissuta 70 anni, il certificato si può chiedere 70 anni dalla sua nascita o dalla sua morte?? Un impiegato solerte e che non ha stima dei poveri genealogisti potrebbe farvi aspettare 140 anni, o no?
Non vi sembra di esagerare? Le regole anche se ci sono non devono mai essere un ostacolo ma darci idea di come fare per superarle. La dicitura "uso ricerca storica" è prevista eccome e proprio perchè ciò che ci proponiamo come genealogisti è appunto una ricerca storica di famiglia perchè non usarla?
Alcuni archivi storici sui quali è stato apposto addirittura il segreto di Stato vengono resi pubblici anche dopo 30-40-50 anni. Figuriamoci un atto di nascita o di matrimonio.
In ogni caso, nelle mie richieste scritte ai Comuni ho sempre riportato la frase che segue:
Il suddetto documento è richiesto esclusivamente ad uso personale e m’impegno a rispettare il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi storici (provvedimento del 14 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2001 n. 80).
...è assolutamente vietata la consultazione diretta da parte del pubblico dei registri di Stato CIvile, ma che è possibile emettere copie integrali a richiesta di chiunque, purchè siano passati i fatidici 70 anni dalla formazione dell'atto.
La consultazione diretta ... è altra cosa, anche se è prevista dal regolamento dell'ufficio anagrafe del Comune di Milano. Probabilmente vi accedono solo coloro che hanno referenti di alto livello. Per altri Comuni con archivi meno ingombranti di Milano ... ci vuole sempre un buon biglietto da visita, la comprensione del dirigente responsabile, e la solita fortuna che non guasta mai. Diciamo che, in questo secondo caso, la fortuna è stata un pò dalla mia parte e ogni volta che scendo in questi archivi si rinnova una emozione non descrivibile. Il rapporto di stima reciproca che si è creato con tutte le persone addette è semplicemente meraviglioso. ecc...
da qualche parte ho letto che non è possibile richiedere certificati di persone con le quali non vi è rapporto di parentela diretta!!! mai verificato una cosa del genere. Chi richiede il certificato di terze persone rilasciando i propri dati anagrafici si assume tutte le responsabilità di legge sul tipo di richiesta che fa. E come fa l'impiegato a fare questa indagine di polizia giudiziaria circa l'esistenza o meno del grado di parentela? Devi presentargli l'albero genealogico in modo che perda meno tempo possibile? A Milano non è così, a Napoli neppure, a Salerno neanche, ecc...
scusate se sono stato lungo, ciao a tutti
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"Personalmente ho copie conformi di atti anagrafici".
SI parla di Stato Civile, non di Angrafe. Sono due entità diverse e distinte.
I 70 anni dall'evento si intende per lo Stato Civile e come evento si intende il momento della registrazione dell'atto. Senza possibilità di equivoco. Quindi un atto di nascita, morte o matrimonio antecedente al 16 maggio 1938.
Vedi l’art. 177, comma 3, D.L.vo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)dove “il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all' art. 107 del D.P.R. 396/2000 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi 70 anni dalla formazione dell’atto”.
Mi sembra chiaro come articolo di legge, no?
"Personalmente ho copie conformi di atti anagrafici rilasciati dal Comune di Milano per eventi per i quali non sono trascorsi affatto i 70 anni"
Questa frase mi lascia basito.... Chi ti ha rilasciato queste copie rischia più o meno la galera (vabbè, siamo in Italia, ma sotto processo ci va), a meno che tu non sia il diretto interessato di questi atti.
L'"uso storico" non è previsto dai regolamenti anagrafici, nè da quelli di Stato Civile...
Quel provvidemento che tu citi non riguarda Anagrafe e Stato Civile (che non sono archivi di carattere storico), ma gli Archivi di Stato o privati (che sono tutta altra cosa).
"La consultazione diretta ... è altra cosa, anche se è prevista dal regolamento dell'ufficio anagrafe del Comune di Milano"
Mi sembra strano che un Comune emtta un Regolamento in pieno contrasto con una legge dello Stato Italiano (DPR 30/5/1989, N. 223).
Chi può accedere direttamente agli archivi anagrafici sono solo Amministrazione pubbliche o organi di Polizia (forse il Regolamento del Comune prevede questo).
"Ci vuole sempre un buon biglietto da visita, la comprensione del dirigente responsabile, e la solita fortuna che non guasta mai"
Verissimo. Sarebbe tassativamente proibito accedere direttamente a tali documenti se conservati in Angrafe o Stato CIvile ma, una volta presa la fiducia dell'interlocutore, può anche accadere che si possa accedere direttamente agli archivi.
"Chi richiede il certificato di terze persone rilasciando i propri dati anagrafici si assume tutte le responsabilità di legge sul tipo di richiesta che fa"
Verissimo. È un dovere dell'impiegato richiederne l'uso e i dati anagrafici del richiedente e una volta che la richiesta non infrange la legge è obbligato ad emettere il certificato. Se poi chi lo richiede ha dichiarato il falso perlappunto ne risponderà.
No, Simona, se sono passati 70 anni, il rilascio è libero (vale solo per lo Stato CIvile).
SI parla di Stato Civile, non di Angrafe. Sono due entità diverse e distinte.
I 70 anni dall'evento si intende per lo Stato Civile e come evento si intende il momento della registrazione dell'atto. Senza possibilità di equivoco. Quindi un atto di nascita, morte o matrimonio antecedente al 16 maggio 1938.
Vedi l’art. 177, comma 3, D.L.vo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)dove “il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all' art. 107 del D.P.R. 396/2000 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi 70 anni dalla formazione dell’atto”.
Mi sembra chiaro come articolo di legge, no?
"Personalmente ho copie conformi di atti anagrafici rilasciati dal Comune di Milano per eventi per i quali non sono trascorsi affatto i 70 anni"
Questa frase mi lascia basito.... Chi ti ha rilasciato queste copie rischia più o meno la galera (vabbè, siamo in Italia, ma sotto processo ci va), a meno che tu non sia il diretto interessato di questi atti.
L'"uso storico" non è previsto dai regolamenti anagrafici, nè da quelli di Stato Civile...
Quel provvidemento che tu citi non riguarda Anagrafe e Stato Civile (che non sono archivi di carattere storico), ma gli Archivi di Stato o privati (che sono tutta altra cosa).
"La consultazione diretta ... è altra cosa, anche se è prevista dal regolamento dell'ufficio anagrafe del Comune di Milano"
Mi sembra strano che un Comune emtta un Regolamento in pieno contrasto con una legge dello Stato Italiano (DPR 30/5/1989, N. 223).
Chi può accedere direttamente agli archivi anagrafici sono solo Amministrazione pubbliche o organi di Polizia (forse il Regolamento del Comune prevede questo).
"Ci vuole sempre un buon biglietto da visita, la comprensione del dirigente responsabile, e la solita fortuna che non guasta mai"
Verissimo. Sarebbe tassativamente proibito accedere direttamente a tali documenti se conservati in Angrafe o Stato CIvile ma, una volta presa la fiducia dell'interlocutore, può anche accadere che si possa accedere direttamente agli archivi.
"Chi richiede il certificato di terze persone rilasciando i propri dati anagrafici si assume tutte le responsabilità di legge sul tipo di richiesta che fa"
Verissimo. È un dovere dell'impiegato richiederne l'uso e i dati anagrafici del richiedente e una volta che la richiesta non infrange la legge è obbligato ad emettere il certificato. Se poi chi lo richiede ha dichiarato il falso perlappunto ne risponderà.
No, Simona, se sono passati 70 anni, il rilascio è libero (vale solo per lo Stato CIvile).
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