Circolare Ministeriale del 1840 sui libri parrocchiali nel Regno di Napoli

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Giovannimaria_Ammassari
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Circolare Ministeriale del 1840 sui libri parrocchiali nel Regno di Napoli

Messaggio da Giovannimaria_Ammassari »

Carissimi forumisti,
oggi un utente Vincenzo78 mi ha fatto venire in mente questo messaggio che scrissi in un altro Forum di Genealogia nel lontano 2007.
Fu un "ritrovamento " interessante.
oggi a differenza di anni desidero rendervi partecipi di quanto trovato.

riporto il messaggio :
<< Gentili utenti del forum,
nell'effettuare ricerche nei fondi dell'Archivio della Curia Arcivescovile di Otranto, ho rintracciato una Serie del fondo Curia Arcivescovile riguardante gli Editti, decreti e circolari arcivescovili e vicariali. In un fascicolo di questa documentazione era conservata copia originale di una circolare ministeriale inviata da Napoli a tutti gli Ordinari delle Diocesi del Regno di Napoli. Questa in particolare fu inviata all'Arcivescovo Metropolita di Otranto (LE).
Mi è sembrata cosa importante ed utile farla conoscere all'utenza di questo meraviglioso Forum.
Essa fa parte della storia della documentazione cartacea anagrafica memoria fonte tramite la quale molti di noi ricostruiscono genealogie delle loro famiglie.
Non è possibile fotografarla e neanche a dire fotocopiarla perchè, per ora l'Archivio della Curia Arcivescovile di Otranto non è attrezzato per questo servizio. Ho provveduto a trascriverla.
Credo possa servire e possa essere punto di partenza per comprendere come l'Italia era così diversa a livello di documentazione cartacea anagrafica.
Mi scuso sin d'ora per la lungaggine e la leggibilità ed eventuali errori del documento trascritto che riporto qui di seguito





MINISTERO Napoli, 18 Gennaio 1840
e Real Segreteria di Stato
degli
Affari Ecclesiastici


3° Dipartimento

n° [bianco n.d.r.]

Ill.mo e Rev.mo Signore

NEL fermo ed utilissimo divisamento di assicurare come meglio potevasi la esatta tenuta, e la rigorosa conservazione dei libri parrocchiali, dalla integrità dei quali cotanti rilevantissimi interessi dipendono, fu nel 1802, e propriamente sotto il di 13
ottobre di quell’anno sovranamente emesso un Reale Dispaccio, a tutti i Presidi allor delle Provincie circolarmente comunicato, di cui è qui appresso testualmente il tenore.
Ha Sua Maestà rilevato con rincrescimento due gravi disordini, ch’emergono dalla pratica introdotta in talune delle Diocesi del Regno, di rimettersi nell’archivio delle Curie i libri parrocchiali dopo la morte dei Curati, l’uno, che occorrendo nel tratto posteriore ad alcuno, che vive in paese molte miglia distante dalla residenza qualche fede di battesimo,di matrimonio,o di morte, dee spedir persona nella Curia per ottenerla, ed oltre la spesa del diritto , soffrire ancora quella di un pedone, soggiacendo così, talvolta fra generali strettezze ad un peso di gran lunga superiore alla tassa Innocenziana; e l’altro, che dando fuori le Curie delle fedi, vengono i Parochi a perdere l’esazione di un diritto, che forma parte, specialmente nella Calabria ulteriore della rendita del beneficio curato, acquistato per concorso coll’analoga condizione di tale molumento. Per riparare a siffatti inconvenienti, che involgono con pregiudizio gl’interessi particolari dei Parochi e delle popolazioni, e per ovviare nel tempo stesso alle frodi della viziatura, e di altro, che a danno altrui nella successione dell’eredità, nella poligamia, ed in consimili cose potrebbero facilmente farsi dopo la morte dè Curati, rimanendo in mano dè rispettivi eredi il Sacro deposito dei libri parrocchiali, ha S.M. sovranamente risoluto per punto generale da osservarsi in tutte le chiese del Regno : 1° che siano i Curati obbligati a tenere tali libri ben custoditi in un fodero della sagrestia, come si pratica nelle parrocchie di Napoli; 2° che non sia loro giammai permesso di tenerli nelle proprie case : 3° che sieno strettamente tenuti di rimettere in ogni fine di anno un dettaglio nelle Curie rispettive dei nati, conjugati, e morti, indicando i nomi ed il giorno della loro nascita, matrimonio, morte, per conservarsi gelosamente nell’archivio diocesano : e 4° finalmente, che gli Ordinari sotto la loro responsabilità, si assumano la più seria cura e non solo, perché il registro sia esatto, ma ancora , perché tale sovrana deliberazione sia in tutte le sue parti esattamente adempita>>.

Introdotte da li a pochi anni nei Reali Domini al di qua del Faro le leggi sullo stato civile, ed estese poi le medesime nel 1819 anche alla Sicilia nulla fu per esse innovato a tutto ciò che materialmente concerneva i libri parrocchiali, e ferme restarono le disposizioni precedenti circa la loro tenuta e la conservazione loro, quando nella sua tornata del 1837 il Consiglio provinciale di Capitanata venne proponendo di trasferirsi tali libri a contar da cinquantanni prima della promulgazione
della legge istitutrice degli atti dello Stato civile o in originale o in copia negli archivi comunali.
Interrogati sul proposito gli Ordinari tutti del Regno e raccolte le osservazioni loro, e i loro divisamenti, che nella massima parte furono contrari non solo al trasferimento degli originali; ma alla formazione ancora delle copie e al deposito di queste negli gli archivi comunali suddetti, fu di sovrano comando incaricata la Consulta generale del Regno disporre a disamina la materia, e di dare il suo parere
Ciò fu eseguito, e siffatto eminente consesso dopo di avere tra l’altro considerato
Che i libri in discorso sono formati dalla mano Parrocchiale, sono l’effetto dello istituto parrocchiale, e sono l’opera del sacro ministero dei Parrochi, di tal che ne sono essi i propri conservatori, e il privarneli sarebbe nel fondo un attentare alla di loro proprietà, ed ai loro legittimi diritti;
Che tali libri sono indispensabili ai Parrochi per lo esercizio del di loro sacro ministero;
Che pel proposto trasferimento verrebbe ad essere divisa la unità, e la correlazione dei medesimi.
Che il farne delle copie infine sarebbe dispendioso e pericoloso insieme per gli errori che vi correrebbero o per ignoranza, o per negligenza, o forse ancora per mala fede; conchiuse pertanto unanimamente parere negativo tanto per lo trasferimento dei libri originali, quanto per quello delle copie, soggiungendo bensì che i libri parrocchiali non debbano mai tenersi dai Parrochi nella propria casa, ne mai farsi passare in casa privata, ed in specie in quella dei loro congiunti ed eredi; che i libri
medesimi debbano tenersi diligentemente ed esclusivamente custoditi nello archivio parrocchiale; che ciascun Vescovo infine tra i principali doveri della sua visita debba noverare quello di sorvegliare efficacemente alla esatta custodia dei libri stessi
Cotale unanime parere della consulta generale fu da S.M. approvato, ed uniformandosi allo stesso, venne la M.S. nell’alta sua saggezza ordinando di non farsi sulla materia alcuna novità allo stato presente delle cose, come chiaro emerge dal Real Rescritto, dei 7 dicembre già circolarmente comunicato.
Ferme adunque rimanendo per siffatta sovrana determinazione le disposizioni precedentemente esistenti in ordine alla tenuta ed alla accurata conservazione dei libri parrocchiali, e dovendo io dal mio canto efficacemente assicurare lo adempimento degli altin voleri della M.S. sulla materia non posso io dispensarmi dall’inculcare, come fo, per la presente agli Ordinari tutti circolarmente, in continuazione, ed in conferma del summentovato Reale Dispaccio del 1802.

1° Che i Curati siano obbligati a tenere i libri parrocchiali ben custoditi in un
fodero della sagrestia
2° Che non sia loro permesso giammai di tenerli nelle proprie case;
3° Che sieno strettamente tenuti di rimettere alla fine di ogni anno un dettaglio
nelle Curie rispettive dei nati, conjugati, e morti, indicando i nomi
ed il giorno della loro nascita, matrimonio o morte per conservarsi
gelosamente nello archivio diocesano;
4° Da ultimo che gli Ordinari stessi sotto la loro responsabilità assumano la piùseria cura perché le cose anzidette fossero dai Parrochi delle rispettive le
Diocesi rigorosamente adempiute.
Mi accuserà V. S. Illustrissima e Reverendissima la ricezione della presente, e ne curerà per la Sua parte collo zelo, che l’è proprio, il più stretto adem- pimento, con formare intero, onde io sia al caso tenerne informata la Maestà del Re (N.S.), e darlene il debito conto.



Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze
Incaricato del portafoglio degli affari ecclesiastici

MARCHESE D’ANDREA




[Copia trascritta da: Archivio Curia Arcivescovile di Otranto (LE) –Prima Sezione, Serie : Editti e Circolari arcivescovili e vicariali.
Fascicolo 99 …..contiene copia della ministeriale per gli affari ecclesiastici relativa all’obbligo dei parroci di consegnare in curia la copia dei registri dei nati, dei matrimoni e dei morti. Anno 1840 (pezzi 4)]

Trascrittore: Giovannimaria Ammassari >>

il link del Forum di genealogia I Nostri Avi, Forum Iagi
http://www.iagiforum.info/viewtopic.php ... mi+Otranto

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