
A cui io ho risposto così:
Buongiorno,
innanzitutto grazie per l'invio degli estratti richiesti.
Grazie anche per questa condivisione: potrebbe indicarmi gli estremi del documento da cui è tratta? Si tratta di una nota per gli uffici di stato civile dei comuni? Che data?
A me pare una interpretazione un po' forzata della normativa, ma non essendo esperto della materia potrei sbagliarmi. Spero vorrà leggere i pensieri di un collega archivista:
Il D.Lgs n. 101/2018 (adeguamento al regolamento privacy europeo) ha abrogato espressamente l'art. 177 del D.Lgs n. 196/2003
Questo art. 177 del D.Lgs n. 196/2003 prevedeva il rilascio della copia integrale "ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto."
Ma venendo meno l’art. 177, come sottolinea il testo da lei inviato, la disciplina per il rilascio di estratti copia integrale torna ad essere esclusivamente l’art. 107 del D.Lgs n. 396/2000 che dice : “Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne e' fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non e' vietato dalla legge.” (comma 1).
Ora dire che l’unico interesse accettabile è quello “per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante” (come indica il testo da lei condiviso) a me pare una interpretazione non solo arbitraria (non capisco su quale legge, art. disposizione si fonda), ma anche forzata, poiché va contro le Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica (Delibera n. 513/2018 del garante della privacy), che commentando proprio il D.Lgs n. 101/2018 garantiscono l’interesse storico come interesse rilevante.
Ma laddove la delibera del garante privacy non dovesse applicarsi allo stato civile, il discorso cambierebbe poco.
In sintesi l’abrogazione del 177 lascia un vuoto normativo, che a mio avviso non può essere applicato in chiave restrittiva: se prima di questa abrogazione era garantito un diritto (richiedere copia integrale passati i 70 anni), non vedo quale normativa lo impedisce ora. Tra l’altro non può essere la privacy, poiché nella pratica lo stato italiano permette in alcuni casi l’accesso diretto e senza intermediazione a documenti di stato civile sino al 1940 (vedi portale Antenati).
Per questo ritengo corretta una interpretazione più liberale, che d’altronde è messa in pratica dalla quasi totalità di comuni con cui ho avuto modo di lavorare in questi mesi (inclusi diversi comuni del bergamasco: Gandellino, Brusaporto, ecc.), i quali al più richiedono un’autocertificazione da parte di un discendente diretto, ritenendo questo legame un interesse valido per l’ottenimento degli atti.
Spero di non averla tediata troppo con le mie riflessioni, e la invito se vorrà a indicarmi elementi in contrasto con la mia interpretazione, di cui posso non essere a conoscenza.
Cordialmente,