DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101.. cosa cambia?!

Conosci o hai trovato Leggi, Decreti, Normative, Regolamenti, o altro, che possano aiutare i Genealogisti nelle loro ricerche? Segnalale e commentale in questo forum!

Moderatori: Staff, Collaboratori

77BELLECOMBE
Livello2
Livello2
Messaggi: 259
Iscritto il: martedì 12 maggio 2015, 19:50
Località: Parigi - FRANCIA
Contatta:

Re: DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101.. cosa cambia?!

Messaggio da 77BELLECOMBE »

Grazie @niko29 per la tua risposta.

Quindi secondo te la legge/decreto che m'ha tirato fuori l'U.S.C. non "vieterebbe" la possibilità di richiedere delle copie degli atti integrali dei nostri antenati?

Io ho provato a contattare telefonicamente e dopo due telefonate son riuscito a parlare con l'USC che m'aveva risposto ma alla fine ho potuto 'appena' avere un estratto :-(((
Cordialement, Marc de Bellecombe

77BELLECOMBE
Livello2
Livello2
Messaggi: 259
Iscritto il: martedì 12 maggio 2015, 19:50
Località: Parigi - FRANCIA
Contatta:

Re: DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101.. cosa cambia?!

Messaggio da 77BELLECOMBE »

Forse, visto il periodo estivo e i colleghi in vacanza, hanno troppo lavoro. Riproverò a settembre.

Ma se qualcuno avesse tipo un'argomentazione 'legale' per controbattere ulteriori rifiuti ve ne sarei infinitamente grato. :D

Inoltre condividerla qui tra di Noi sarà sicuramente utile ad altre persone confrontate ai misteri della macchina AmministrativoBurocratica
Cordialement, Marc de Bellecombe

77BELLECOMBE
Livello2
Livello2
Messaggi: 259
Iscritto il: martedì 12 maggio 2015, 19:50
Località: Parigi - FRANCIA
Contatta:

Re: DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101.. cosa cambia?!

Messaggio da 77BELLECOMBE »

Delusione TOTALE... ricevuto l'estratto è veramente 'estratto'. Non ci sono neanche la paternità e la maternità. :grumpy:

A settembre debbo torrnare alla carica spero di saper inventarmi argomenti convinventi!
Cordialement, Marc de Bellecombe

ziodave
Livello2
Livello2
Messaggi: 433
Iscritto il: martedì 14 agosto 2018, 14:55
Contatta:

Re: DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101.. cosa cambia?!

Messaggio da ziodave »

ho appena parlato con una funzionaria dello stato civile di Bergamo,non vogliono mandarmi neanche gli estratti con paternità e maternità in quanto secondo loro nella ricerca storica non sussiste la motivazione giuridicamente rilevante ...non capisco ,ma posso capire sulle copie integrali,ma gli estratti...peccato pero' che la stessa funzionaria sia quella che 2 anni fa mi mando' via PEC le tre copie integrali che le avevo chiesto...ma stiamo scherzando? qui mi sa che andiamo veramente per vie legali...
io---Defendente(1937)---Andrea(1905)---Defendente(1871)---Angelo(1837)---Defendente(1810)---Giovanni(1767)---Giuseppe(1745)

Avatar utente
LeVit
Collaboratore
Collaboratore
Messaggi: 1038
Iscritto il: martedì 13 dicembre 2005, 14:57
Località: Gemona
Contatta:

Re: DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101.. cosa cambia?!

Messaggio da LeVit »

Di quale periodo stiamo parlando?
Ovvio che il 1950 non è come il 1850.

ziodave
Livello2
Livello2
Messaggi: 433
Iscritto il: martedì 14 agosto 2018, 14:55
Contatta:

Re: DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101.. cosa cambia?!

Messaggio da ziodave »

LeVit ha scritto:
venerdì 24 febbraio 2023, 10:35
Di quale periodo stiamo parlando?
Ovvio che il 1950 non è come il 1850.
due atti di nascita,uno del 1912 l'altro del 1922
io---Defendente(1937)---Andrea(1905)---Defendente(1871)---Angelo(1837)---Defendente(1810)---Giovanni(1767)---Giuseppe(1745)

ziodave
Livello2
Livello2
Messaggi: 433
Iscritto il: martedì 14 agosto 2018, 14:55
Contatta:

Re: DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101.. cosa cambia?!

Messaggio da ziodave »

ziodave ha scritto:
venerdì 24 febbraio 2023, 11:37
LeVit ha scritto:
venerdì 24 febbraio 2023, 10:35
Di quale periodo stiamo parlando?
Ovvio che il 1950 non è come il 1850.
due atti di nascita,uno del 1912 l'altro del 1922,tra l'altro prima di accomiatarsi telefonicamente la funzionaria mi ha detto che comunque all'archivio di Stato questi atti si trovano,un velato ,ma non troppo ,invito a rivolgersi altrove per non disturbarli piu?
io---Defendente(1937)---Andrea(1905)---Defendente(1871)---Angelo(1837)---Defendente(1810)---Giovanni(1767)---Giuseppe(1745)

Avatar utente
alexlavopa
Livello1
Livello1
Messaggi: 116
Iscritto il: mercoledì 9 settembre 2015, 19:11
Contatta:

Re: DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101.. cosa cambia?!

Messaggio da alexlavopa »

ziodave ha scritto:
venerdì 24 febbraio 2023, 11:39
ziodave ha scritto:
venerdì 24 febbraio 2023, 11:37
LeVit ha scritto:
venerdì 24 febbraio 2023, 10:35
Di quale periodo stiamo parlando?
Ovvio che il 1950 non è come il 1850.
due atti di nascita,uno del 1912 l'altro del 1922,tra l'altro prima di accomiatarsi telefonicamente la funzionaria mi ha detto che comunque all'archivio di Stato questi atti si trovano,un velato ,ma non troppo ,invito a rivolgersi altrove per non disturbarli piu?
beh l'istituzione preposta per le ricerche storiche sono gli archivi di stato e non i comuni, quindi bisognerebbe rivolgersi prima a loro credo

ziodave
Livello2
Livello2
Messaggi: 433
Iscritto il: martedì 14 agosto 2018, 14:55
Contatta:

Re: DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101.. cosa cambia?!

Messaggio da ziodave »

questa è la motivazione legislativa secondo la quale il comune di Bergamo non rilascia né copie integrali nè estratti...

DIREZIONE: Servizi Polifunzionali e Innovazione Bergamo, data del protocollo
SERVIZIO: Servizi Polifunzionali e Demografici
U.O. Stato Civile
P.zza Matteotti, 3 - 24122 Bergamo Egr. Signor
Tel 035/399263 / Fax 035/399248 Alimonti Claudio
e-mail: statocivile@comune.bergamo.it
OGGETTO: Diniego rilascio copie integrali / estratti di stato civile con indicazione di paternità e
maternità - uso ricerca storica.
In riscontro alle sue richieste pervenute a mezzo PG E0009411/2023 e PG E0009485/2023,
intese al rilascio di estratti di atti di stato civile con indicazione di paternità e maternità, riguardanti
xxx ed yyy, si comunica che l’istanza non è accoglibile in
quanto non sussistono motivi giuridicamente validi al rilascio dei documenti richiesti.
Per quanto riguarda il rilascio di ‘estratti per riassunto’ degli atti dello stato civile con
l'indicazione della paternità e della maternità, questi possono essere rilasciati solo “per l'esercizio di
doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione”, come indicato dall’art.3 del D.P.R.
n. 432 del 02 maggio 1957.
In merito al rilascio delle copie integrali di atti di stato civile, con il D. Lgs. N. 101 del 10 agosto
2018 sono state emanate nuove disposizioni per adeguare il Codice in materia di protezione dei dati
personali, approvato con D. Lgs. 196/2003 alle nuove norme comunitarie di cui al Regolamento UE n.
679/2016 in vigore dal 25.05.2018. Ciò ha condotto, in particolare, all’abrogazione dell’art. 177 del D.
Lgs. 196/2003 che, disciplinando le condizioni per il rilascio delle copie integrali degli atti di stato civile,
al comma 3 ne consentiva indistintamente il rilascio “decorsi 70 anni dalla formazione dell’atto”.
Per effetto delle citate modifiche legislative il rilascio delle copie integrali è ora regolato soltanto
dall’articolo 107, comma 1 del regolamento di stato civile approvato con D.P.R. n. 396 del 03 novembre
2000, che ne consente il rilascio “soltanto quando ne e' fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e
il rilascio non e' vietato dalla legge”.
Il richiedente deve dunque comprovare di avere un interesse personale e concreto a disporre
dell’atto richiesto, indispensabile al fine di tutelare un interesse o comunque una posizione
giuridicamente rilevante.
Ne consegue che non è possibile dare corso alle richieste di rilascio di copie integrali / estratti
di atti dello stato civile con indicazione di paternità e maternità per finalità di “ricerca storica” o di
“ricostruzione di alberi genealogici” dal momento che nell’ordinamento giuridico tali fattispecie non
configurano un interesse meritevole di tutela; a maggior ragione quando richieste di questa natura sono
avanzate da privati che, in quanto tali in senso giuridico, non possono essere considerati come portatori
di interessi diffusi.
Sulla scorta di tali motivazioni, non è quindi possibile dar seguito alla sua richiesta come in
oggetto al solo scopo di effettuare una ricerca storica personale.
Si segnala che è invece possibile rilasciare un semplice estratto con le sole annotazioni
certificabili presenti sugli atti di stato civile.
distinti saluti



ecco,a questo punto cosa dovrei controbattere? mi sa che dovro' andare dal giudice di pace...
io---Defendente(1937)---Andrea(1905)---Defendente(1871)---Angelo(1837)---Defendente(1810)---Giovanni(1767)---Giuseppe(1745)

Ale582
Livello1
Livello1
Messaggi: 74
Iscritto il: venerdì 22 novembre 2013, 17:03
Contatta:

Re: DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101.. cosa cambia?!

Messaggio da Ale582 »

Non puoi andare dal giudice di pace. E' un diniego al rilascio ad un atto di stato civile. In teoria l'unica soluzione possibile, facendo le cose a normativa, è l'art 95 DPR 396/2000, ossia ricorso al Giudice del Tribunale. A seconda dell'interpretazione della normativa tributaria singolo tribunale, viene dai 27 euro ai 98 euro.

Essendo un procedimento giurisdizionale, conviene valutare forse strade alternative, ad esempio:
1) parlare con il cancelliere e chiedere di depositare al presidente del tribunale o di sezione istanza di nulla osta al diniego, oppure depositarla al procuratore di stato. Bene o male, se un magistrato firma un nulla osta, difficilmente l'USC si mette contro. Conviene in questi casi concordare in anticipo con l'USC (o con il funzionario dello SC per i comuni piu' grandi) se è disposto a rilasciarlo con nulla osta del magistrato (e che ti dice, no?)
2) comportarsi in maniera educata e formale con l'USC chiedendo che in tal caso occorre diniego scritto, con indicazione dei termini e dell'autorità a cui è possibile ricorrere come da Legge 241/1990, art 3 comma 4.

Volete il mio parere tecnico? E' scandaloso. Era persino uscito un documento, mi pare pure del Ministero, che diceva che l'USC, per atti storici, anche l'interesse storico sarebbe un valido interesse, senza neppure specificare il periodo temporale esatto. Cioè in pratica scarica su un impiegato che prende 1.400 euro al mese la responsabilità civile, penale e amministrativa di valutare, a sua discrezione, tutti gli interessi in gioco, caso per caso? Cos'è, un magistrato improvvisato?

Tutto questo perchè nel 2018 pare che il garante privacy aveva lamentato che anche dopo 70 anni poteva non essere un "affare esaurito". Probabilmente aveva anche ragione, ma distruggendo la normativa vigente non si risolve nulla, perchè lascia gli uffici preposti nel caos normativo. A mio parere il problema principale era ovviamente per gli atti di nascita, anche perchè esiste il divieto di rilasciare informazioni sulla madre che non consente di essere nominata per 100 anni. Forse andava fatta una distinzione per tipologia di atto: 100 anni per gli atti di nascita, 70 anni per quelli di matrimonio e 50 anni per gli atti di morte. Anche per equiparare i tempi ad altre normative vigenti. A mio parere, almeno nella situazione attuale, il dirigente dei comuni piu' grandi dovrebbe dare queste direttive, per non lasciare i singoli USC nel caos di dover valutare di volta in volta e non dare un atteggiamento uniforme

ziodave
Livello2
Livello2
Messaggi: 433
Iscritto il: martedì 14 agosto 2018, 14:55
Contatta:

Re: DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101.. cosa cambia?!

Messaggio da ziodave »

grazie per la risposta,quindi quello che mi hanno spedito non è un diniego ? devo richiederne uno ufficiale ai sensi della legge che lei ha citato?
io---Defendente(1937)---Andrea(1905)---Defendente(1871)---Angelo(1837)---Defendente(1810)---Giovanni(1767)---Giuseppe(1745)

Ale582
Livello1
Livello1
Messaggi: 74
Iscritto il: venerdì 22 novembre 2013, 17:03
Contatta:

Re: DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101.. cosa cambia?!

Messaggio da Ale582 »

E' un diniego con qualche vizio di forma. Chiedi di farne uno specificando i termini e l'autorità a cui è possibile ricorrere. Altrimenti ricorri direttamente

QuondamAngeloMaria
Livello1
Livello1
Messaggi: 3
Iscritto il: martedì 19 settembre 2023, 10:14
Contatta:

Re: DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101.. cosa cambia?!

Messaggio da QuondamAngeloMaria »

Buongiorno a tutti.

Non mi occupavo di ricerca genealogica da alcuni anni dopo che per almeno un decennio la genealogia era stata la mia passione principale.
Sono, infatti, un utente "storico" di questo forum. Ero iscritto dal Marzo 2006. Purtroppo ho perso la password e non sono riuscito a fare il recupero del mio vecchio account.

Da alcuni anni non mi occupavo di genealogia. Nell'ultimo periodo si è riaccesa la passione e volevo riprendere alcune ricerche presso l'archivio storico comunale di un paese dell'Orvietano (Provincia di Terni), da dove provengono i miei antenati. In Umbria i Registri Parrocchiali compilati prima del 1861 sono conservati presso gli Archivi Comunali e non presso le Parrocchie o gli Archivi Diocesani. Quindi, ho fatto di richiesta di accesso all'archivio di questo Comune e il personale dello stato civile (che è cambiato rispetto a quello degli anni passati) mi ha risposto negativamente citando la legge in oggetto a questo post.

Ho fatto notare che la legge si riferisce ai registri di stato civile e non ai documenti religiosi conservati presso l'archivio storico comunale (in questo caso, i registri parrocchiali). Di nuovo un NO irremovibile, citando questa legge e quella sulla privacy (!), con tanto di toni minacciosi.

Vorrei da voi, gentilmente, un'indicazione e qualche consiglio su come muovermi. Hanno ragione i dipendenti comunali a impedirmi l'accesso, anche indiretto, ai SOLI Registri Parrocchiali pre unitari oppure posso controbattere?

La cosa buffa è che i registri di stato civile di questo paese sono disponibili, senza alcuna limitazione, sul portale familysearch (fino all'anno 1910). Nel 2011, inoltre, i registri Parrocchiali conservati presso l'Archivio Storico Comunale furono fotografati e trasformati in pdf, per cui la consultazione, in Comune, avveniva sempre tramite pc e mai per contatto diretto con i documenti originali.


Grazie in anticipo a tutti per le vostre risposte.

Angelo Q.A.M.

runderwo
Livello1
Livello1
Messaggi: 1
Iscritto il: lunedì 3 luglio 2023, 22:16
Contatta:

Re: DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101.. cosa cambia?!

Messaggio da runderwo »

Ciao Angelo,

Quando la mia richiesta a Voghera è stata respinta, ho chiesto di sapere a quale autorità avrei dovuto ricorrere contro la decisione. Ho anche ricordato loro che i documenti hanno più di 100 anni e non possono assolutamente portare alcun interesse alla privacy di una persona vivente. Ciò ha avuto successo nel portare avanti la mia richiesta di copie degli atti di nascita originali del mio trisnonno e zio, e proprio oggi (!) li ho ricevuti via email dal comune. Consiglierei di insistere sul tuo caso e di insistere per scavalcare le persone che lavorano alla scrivania dell’Ufficio di Stato utilizzando almeno gli argomenti che ho menzionato sopra.

Ryan Underwood

Avatar utente
Luca.p
Amministratore
Amministratore
Messaggi: 8036
Iscritto il: domenica 13 novembre 2005, 20:14
Località: Terni
Contatta:

Re: DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101.. cosa cambia?!

Messaggio da Luca.p »

QuondamAngeloMaria ha scritto:
mercoledì 20 settembre 2023, 12:42
Sono, infatti, un utente "storico" di questo forum. Ero iscritto dal Marzo 2006. Purtroppo ho perso la password e non sono riuscito a fare il recupero del mio vecchio account.

Se mi dici con quale mail ti eri iscritto posso resettare la pw e puoi riprendere ad utilizzare il veccio nickname

Ho fatto notare che la legge si riferisce ai registri di stato civile e non ai documenti religiosi conservati presso l'archivio storico comunale (in questo caso, i registri parrocchiali). Di nuovo un NO irremovibile, citando questa legge e quella sulla privacy (!), con tanto di toni minacciosi.
Credo che si stiano sbagliando, i vecchi registri parrocchiali NON fanno parte dello stato civile "corrente" (anche se a me personalmente fa ridere la definizione "corrente" per atti del 1800, ma tant'è) e se loro hanno un archivio storico comunale fruibile devono farteli consultare alla stregua di qualsiasi altro documento prodotto dalla pubblica amministrazione e avente più 30/70 anni. Vedo se potrò essere più preciso

Rispondi

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 10 ospiti