Liberalizzazione fotoriproduzione archivi e biblioteche

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alexlavopa
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Liberalizzazione fotoriproduzione archivi e biblioteche

Messaggio da alexlavopa »

Inizio agosto è stata approvata la norma che prevede la liberalizzazione della fotoriproduzione con mezzo proprio dei documenti in archivi e biblioteche pubbliche.

"FOTO LIBERE ANCHE IN ARCHIVI E BIBLIOTECHE: il provvedimento estende ai beni bibliografici e archivistici la libera riproduzione fotografica. Fatta eccezione per i beni sottoposti a restrizioni di consultabilità non si dovranno più pagare canoni per scattare fotografie per uso personale o per motivi di studio negli archivi e nelle biblioteche. La norma inoltre rende ancora più semplice l’uso di foto per finalità non lucrative sui social e sul web."

Qui la notizia sul sito del Mibact :
http://www.beniculturali.it/mibac/expor ... 39919.html


Finalmente aggiungerei! Era inconcepibile il sistema precedentemente in vigore, che prevedeva il pagamento e il dover passare per moduli modulini, carte copiative, queste caritatevoli al funzionario di turno, raccolta spiccioli per pagare i 3 euro a documento ecc.
Nell'ultimo periodo ho speso un bel po' per fotografare degli atti notarili (semplicemente per poterli studiare a casa e consultare quando voglio), praticamente ogni giorno 3 euro (perchè mi prendevo la liberta di fotografare 5 buste al prezzo di una, senno gli euro erano 15).

Ma la vera vergogna era per i ricercatori, gli studenti e studiosi di ogni genere. Ho studiato in Francia, dove le fotografie con mezzo proprio sono libere da un bel po di anni. Per la mia tesi ho dovuto fotografare centinaia di documenti, consultati più e più volte nel corso della preparazione e redazione. In Italia mi sarebbe stato semplicemente impossibile produrre quella ricerca!

Adesso confidiamo nell'immediata ricezione del provvedimento da parte dei vari archivi di stato

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Giovanna Maria
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Messaggio da Giovanna Maria »

In attesa delle successive norme applicative del decreto, che dovrebbero fornire chiarificazioni utili agli studiosi e ai funzionari, posso anticipare che se anche ci sarà una radicale riduzione dei costi questa non sarà priva di burocrazia preventiva. Moduli e modulini in parte resteranno, anche perchè oggi essi servono anche a testimoniare che cosa si è fotografato e perchè, indipendentemente dall'avvenuto pagamento. Tant'è vero che anche quelle autorità amministrative che tramite propri rappresentanti richiedono riproduzioni di atti e già oggi le ottengono senza dover effettuare pagamenti, nell'ottica della collaborazione tra enti dello stato, sono tenute alla compilazione della richiesta di fotoriproduzione. Quindi la compilazione della richiesta contemplante la formale accettazione della richiesta stessa da parte del (funzionario responsabile per il) direttore e contenente le motivazioni della riproduzione e la descrizione dei pezzi riprodotti, certamente resterà. In ogni caso se ci verrà realemnte consentito di fotoriprodurre senza costi aggiuntivi sarà già un bel traguardo!! (e di moduli ne posso compilare quanti ne vogliono!!!)
:)
Il gelso ombreggia ancora/il tuo ruscello/ed una bella lavandaia bruna,
che sulla pietra cancella/i segni del passato.

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alexlavopa
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Messaggio da alexlavopa »

Spero proprio di no, sarebbe un'inutile perdita di tempo per gli studiosi e per gli archivisti. Quale è l'interesse di tenere una traccia così labile ? Una domanda scritta dovrebbe esser necessaria solo in caso di utilizzo diverso dallo studio, tipo ri-utilizzazione (pubblicazione cartacea, on-line, stampa etc.) Più interessante sapere quali documenti sono richiesti e consultati, sebbene il sistema dovrebbe essere informatizzato per poter sfruttare efficacemente tali info a fini statistici.

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Vincenzo50
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Messaggio da Vincenzo50 »

FOTO LIBERE ANCHE IN ARCHIVI E BIBLIOTECHE:

che siano comprese anche le biblioteche comunali?

ciao

Vincenzo

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Vincenzo50
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Messaggio da Vincenzo50 »

Mi pare sia uscito qualcosa nella G.U. , sapete in quale ?

saluti

Vincezo

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ziadani
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Messaggio da ziadani »

LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 (GU Serie Generale n.189 del 14-08-2017)
Trovi la norma al comma 171

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/se ... orni=false

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Vincenzo50
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Messaggio da Vincenzo50 »

grazie

Vincenzo

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Messaggio da Luca.p »

Quindi questo è l'articolo 108 con le aggiunte evidenziate in rosso e le parti cancellate in blu. In verde la parte che ci interessa e che già era in vigore!

Articolo 108 Codice dei beni culturali e del paesaggio - Parte II - Beni culturali

Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione

1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:

a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;

b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;

c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;

d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.

3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente. (1)

3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni [bibliografici e = cancellate] archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilita' ai sensi del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;

2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro [, neanche indiretto= cancellate]. (2)

4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.

5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.

6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

(1) Comma così modificato dall'art. 12, comma 3, lett. a), D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106.

(2) Comma inserito dall'art. 12, comma 3, lett. b), D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106.

guecello
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Messaggio da guecello »

c'è da sperare che gli archivi non statali, che ultimamente si fanno pagare i diritti di riproduzione anche per le foto digitali fatte autonomamente dagli studiosi, "come fanno gli archivi di stato" -dicono loro-,continuino a copiare gli archivi di stato e non si facciano più pagare(esempi concreti alcuni archivi comunali e diocesani(come quelli di modena e di bologna)

grande notizia comunque
giovanni

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alexlavopa
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Messaggio da alexlavopa »

leggevo qualche giorno fa (non ricordo bene dove) che la norma sarà effettiva dal 29 agosto e che riguarda anche le autorizzazioni, che non saranno più necessarie.

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Vincenzo50
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Messaggio da Vincenzo50 »

chiedo il vostro parere nell'interpretazione.

Riporto:


Sono in ogni caso libere le seguenti attività,

1) la riproduzione di beni culturali

diversi dai beni [bibliografici e = cancellate] archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilita' ai sensi del capo III del presente titolo,

attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore

e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;




QUINDI:
l'uso di stativi o treppiedi; è vietato solo per i beni sottoposti a restrizioni di consultabilità

quindi se un libro della biblioteca od un atto notarile è attualmente consultabile poi si potrà liberamente fotografarlo con , l'uso di stativi o treppiedi;


ciao a tutti

Vincenzo

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Gianlu
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Messaggio da Gianlu »

Vincenzo50 ha scritto:QUINDI:
l'uso di stativi o treppiedi; è vietato solo per i beni sottoposti a restrizioni di consultabilità
Io la interpreto nel senso opposto.

Cioè, la riproduzione è libera, ma "con modalità che non comportino... l'uso di stativi o treppiedi".
:roll:
La calma è la virtù dei forti, la pazienza dei genealogisti... - Gianluca

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Vincenzo50
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Messaggio da Vincenzo50 »

guecello
quando scrivi

(esempi concreti alcuni archivi comunali e diocesani(come quelli di modena e di bologna)

per modena e bologna ti riferisci agli archivi comunali o diocesani?

ciao

Vincenzo

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Messaggio da guecello »

hai ragione Vincenzo , dicitura troppo generica:
archivio storico comunale di modena e archivi diocesani di modena e di bologna chiedono tutti e tre una loro tariffa (diversa dai 3 euro dell'archivio di stato e con modalità proprie).
per l'archivio storico comunale di Bologna non sono informato (l'ho frequentato prima della moda delle tariffe per riproduzioni proprie).
Qualcuno sa se sono state inviate circolari agli archivi di stato relativi a questa "abolizione" o sono troppo ottimista?

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Vincenzo50
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Messaggio da Vincenzo50 »

se hanno tolto la parola bibliografici
diversi dai beni [bibliografici e = cancellate] archivistici


vuol dire che fanno rientrare i bibliografici nella stessa categoria o ci sono altre disposizioni?

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